Hands Of Woman Woman Typing And Working At Office.

LE DIFFICILI STRADE DELLE POLITICHE ATTIVE DEl LAVORO

  • Dopo averne fissato la copertura finanziaria con la legge di Bilancio, il Governo ha presentato pochi giorni fa il D.L. contenente le 2 misure considerate centrali nella propria azione, il Reddito di Cittadinanza e Quota 100. Da un punto di vista tecnico, sicuramente l’attesa maggiore è riposta verso il Reddito di Cittadinanza, che nelle intenzioni del Governo dovrebbe rivoluzionare i servizi di politica attiva del lavoro, oltre a contrastare forme di povertà. Dopo la pubblicazione in G.U del D.L. 4/2019 e il varo del sito web dedicato, vediamo in estrema sintesi di cosa si tratta, tralasciando di prendere in considerazione la sua declinazione pensionistica, la c.d. pensione di cittadinanza, e gli aspetti tecnici legati all’affettiva percezione.Come misura diretta al contrasto alla povertà, viene riconosciuto un “beneficio economico” composto da due elementi:
    1. Una componente a integrazione del reddito familiare, come definito ai sensi dell’art. 2, c. 6, fino alla soglia di € 6.000 annui (€ 500 mensili) moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’art. 2, c. 4;
    2. una componente a integrazione del reddito dei nuclei familiari residenti in abitazione in locazione, pari all’ammontare del canone annuo previsto nel contratto di locazione, come dichiarato a fini ISEE, fino a un massimo di € 3.360 annui (€ 280 mensili). Un totale massimo di € 780 mensili, quindi, i cui possibili beneficiari sono i nuclei familiari in possesso di una serie di requisiti (di volta in volta relativi al nucleo familiare o al richiedente) di cittadinanza, residenza e soggiorno, reddituali e patrimoniali, requisiti legati al godimento di beni durevoli.

    Il RdC non spetta ai nuclei familiari che hanno tra i componenti soggetti disoccupati a seguito di dimissioni volontarie nei 12 mesi successivi alla data delle dimissioni, fatte salve le dimissioni per giusta causa.

    La funzionalità nell’ottica dei servizi di politica attiva ha come caposaldo la condizionalità del beneficio alla dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro da parte dei componenti il nucleo familiare maggiorenni (non occupati e non frequentanti un regolare corso di studi o di formazione), nonché all’adesione ad un percorso personalizzato di accompagnamento all’inserimento lavorativo e all’inclusione sociale che prevede attività al servizio della comunità, di riqualificazione professionale, di completamento degli studi, nonché altri impegni individuati dai servizi competenti finalizzati all’inserimento nel mercato del lavoro e all’inclusione sociale. Il richiedente, se non esonerato, dovrà poi stipulare un Patto per il lavoro con l’obbligo di accettare almeno una di 3 offerte di lavoro congrue, a pena di decadenza dal beneficio.

    A chiusura della finalità di promozione dell’occupazione, si prevede che al datore di lavoro che comunichi alla piattaforma digitale dedicata al RdC le disponibilità dei posti vacanti, e che su tali posti assuma a tempo pieno e indeterminato soggetti beneficiari di RdC, anche attraverso l’attività svolta da un soggetto accreditato di cui all’art. 12 del D.Lgs. 14.09.2015, n. 150, sia riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, l’esonero dai contributi previdenziali e assistenziali a proprio carico e a carico del lavoratore, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’Inail, nel limite dell’importo mensile del RdC percepito dal lavoratore all’atto dell’assunzione, per un periodo pari alla differenza tra 18 mensilità e quanto già goduto dal beneficiario stesso e comunque non superiore a € 780 mensili e non inferiore a 5 mensilità.

    Sicuramente la parte che suscita maggiori perplessità è legata proprio alle politiche attive, fermo restando che l’assunzione di un percettore RdC, soprattutto per le aziende del Sud, che potranno cumulare l’esonero RdC all’esonero SUD previsto dalla legge di Bilancio per il 2019, determina sicuramente una riduzione del costo del lavoro. I dubbi riguardano – ma è storia nota – la capacità dei Centri per l’Impiego di intercettare offerte di lavoro da traslare, in modo mirato, ai beneficiari di RdC. Non è solo una questione di capacità organizzativa e di risorse disponibili in tali strutture: il carattere innovativo della misura assistenziale si accompagna a procedure di assunzione già viste, dove si privilegia una burocrazia un po’ barocca e un po’ Silicon Valley, e che hanno già dimostrato un’efficacia assai marginale.

    Non aiuta il contesto normativo di partenza: una misura rivolta a nuclei familiari in difficoltà diventa poi leva per la ricerca di un’occupazione al richiedente.Ora non resta che attendere.

     

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