Moneta Scritturale

ESORDIO DELLA MONETA SCRITTURALE NELLE AULE DI GIUSTIZIA

Parte II

«E’ appena il caso di aggiungere – ha proseguito il Giudice – che per poter bonificare una somma di denaro a terzi, è necessario averne la giuridica disponibilità ed essere abilitati ad impartire disposizioni di pagamento attraverso il sistema bancario mediante il ricorso agli strumenti di pagamento previsti dall’ordinamento, giuridica disponibilità che non può di certo derivare da una arbitraria e fantasiosa autoproduzione». ([8])

La pretesa sollevata è stata, in conclusione, giudicata talmente assurda da meritare anche una condanna per lite temeraria: «I motivi di opposizione sinora esaminati, pur risultando privi di qualsiasi consistenza giuridica ed essendo pertanto agevolmente confutabili, non possono tuttavia non essere stigmatizzati per il loro carattere apertamente dilatorio e gravemente temerario attraverso il ricorso all’unico strumento previsto dall’ordinamento processuale per la repressione di simili manifestazioni di impiego abusivo e distorto della tutela giurisdizionale, ovvero la condanna per responsabilità aggravata di cui all’art. 96 co., 3 c.p.c. (…) La temerarietà dei motivi di opposizione originariamente dedotti, merita d’essere sanzionata con la condanna ex art. 96 co. 3 c.p.c. al pagamento di una somma che si reputa congruo determinare, tenuto conto del valore della lite e della necessità di arginare, in via general preventiva, la disinvolta proposizione di opposizioni palesemente strumentali e dilatorie come la presente, in € 6.000,00».

L’unica moneta ammessa è quella legale

Una simile pretesa non rappresenta una condotta isolata, se la Banca d’Italia, nel giugno 2017, si è trovata costretta a pubblicare un avviso generale per chiarire che «La “teoria della creazione autonoma di moneta scritturale”, traendo spunto dalla concezione di proprietà collettiva della moneta, giunge ad affermare la possibilità per ogni singolo cittadino di creare in via autonoma moneta “scritturale” attraverso proprie registrazioni contabili per l’importo corrispondente alla somma dovuta. Alcuni sostenitori di queste idee, attivi sul web, mettono a disposizione specifici moduli da utilizzare per la creazione degli “euro scritturali” e per la comunicazione del presunto pagamento da indirizzare ai soggetti creditori (banche, finanziarie, Fisco, enti pubblici, enti fornitori, ecc.) e, per conoscenza, alla Banca d’Italia. Si ricorda che la prestazione dei servizi di pagamento, attraverso moneta scritturale, è un’attività consentita per legge esclusivamente ai soggetti abilitati, quali banche, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento. Tali intermediari sono sottoposti dalla legge alla vigilanza della Banca d’Italia, finalizzata ad assicurarne la sana e prudente gestione, la stabilità complessiva nonché l’osservanza delle norme (art. 5 Testo unico bancario, d. lgs. n. 385 del 1993). Secondo il Testo unico bancario (artt. 131-bis e 131-ter) l’abusiva emissione di moneta elettronica e l’abusiva prestazione di servizi di pagamento costituiscono un reato. Il Testo unico bancario (art. 146) affida altresì alla Banca d’Italia la funzione di sorvegliare il sistema dei pagamenti avendo riguardo al suo regolare funzionamento, alla sua affidabilità ed efficienza, nonché alla tutela degli utenti dei servizi di pagamento» ([9]).

Analogo avviso è stata costretta a pubblicare anche l’AGCOM il 7.9.2017 ([10]).

L’unica forma di moneta legale ammessa nel nostro ordinamento rimane dunque quella emessa dalla banca centrale – per il sistema euro la Banca Centrale Europea (BCE) – in quanto la sua creazione si basa su rigorose procedure che garantiscono la fiducia generale nella moneta e la stabilità del suo valore nel tempo.

E il pagamento di debiti pecuniari continua a doversi effettuare ”ex art. 1277 cod. civ., in moneta avente corso legale, salvo diversa volontà delle parti” ([11]).

Pretese come quella attivata preso il Tribunale di Treviso, invece, basate su errate e fuorvianti idee di sovranità e di potestà monetaria e completamente al di fuori degli schemi di regolazione tradizionali e centralizzati, devono giudicarsi di “matrice anarchica” ed “in chiave antisistema”, per usare le parole degli autori dello scritto citato in nota 1 ([12]).

Note a pié di pagina

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