Delfini 2

OSSERVIAMO AD USUM DELPHINI CHE LE MONETE VIRTUALI NON DEVONO ESSERE CONFUSE CON QUELLE ELETTRONICHE

Direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva (UE) 2015/849 relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo e che modifica le direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (Testo rilevante ai fini del SEE.

Lunedì 19 giugno 2017, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, che recepisce nel nostro ordinamento quanto il legislatore comunitario aveva disposto con la direttiva 849/2015 in merito alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

Su questo delicato tema ci eravamo già espressi all’indomani della promulgazione del dispositivo Europeo, analizzando l’impatto che si sarebbe prodotto sull’impiego di strumenti prepagati non nominativi – la c.d. moneta elettronica “anonima” – e, in particolare, sui servizi di P2P Payment basati su conti di moneta elettronica.

In queste brevi battute, a ridosso del nuovo provvedimento, si vuole presentare una sintetica disamina delle novità che il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha introdotto nel contesto delle valute virtuali e della moneta elettronica c.d “anonima”, evidenziando alcuni vincoli ed opportunità che, in special modo per le soluzioni di pagamento basate sul trasferimento di fondi in moneta elettronica e sui trasferimenti P2P in mobilità, potranno emergere.

Virtual Currency Exchange Platform diventano “entità obbligate”

Iniziamo, dunque, con il tema di maggiore attualità, ossia quello riferito alle valute virtuali, fra cui, è bene dirlo subito, sono ricomprese le cc.dd. “cryptovalute” come i Bitcoin.

Il decreto di recepimento definisce innanzitutto cosa sia la “valuta virtuale”, disponendo che la stessa debba intendersi come una rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o da un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta avente corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente.
Una definizione che non lascia alcun’ombra di dubbio e che dovrebbe far comprendere una volta per tutte, laddove ce ne fosse stato il bisogno, la sostanziale differenza con la moneta elettronica, quest’ultima descritta dal TUB (Testo Unico Bancario) come “il valore monetario memorizzato elettronicamente, ivi inclusa la memorizzazione magnetica, rappresentato da un credito nei confronti dell’emittente che sia emesso per effettuare operazioni di pagamento […] e che sia accettato da persone fisiche e giuridiche diverse dall’emittente.

In relazione alle valute virtuali viene altresì precisato cosa siano – e quali attività svolgano – i prestatori di servizi relativi all’utilizzo di valuta virtuale, ossia “ogni persona fisica o giuridica che fornisce a terzi, a titolo professionale, servizi funzionali all’utilizzo, allo scambio, alla conservazione di valuta virtuale e alla loro conversione da ovvero in valute aventi corso legale”.

Il lettore più accorto avrà di certo compreso che, con tale definizione, si può intendere ciò che più comunemente, nel mondo delle cryptovalute, viene indicato come un’“exchange platform”.

Orbene, è proprio sull’attività esercitata da questi soggetti, che il decreto di recepimento della AMLD4 si sofferma, facendone rientrare l’esercizio sotto vigilanza delle autorità competenti di settore, ossia obbligando il prestatore a conformarsi alla disciplina prevista dalla nuova direttiva (si dice, in questo caso, che l’exchange platform dovrà essere – anch’esso – un “soggetto obbligato”).

Cerca