Capponi

COMMERCIALISTI E AVVOCATI ORA POSSONO ESERCITARE ANCHE COME CONSULENTI DEL LAVORO

COMUNICATO STAMPA

COMMERCIALISTI E CONSULENZA IN MATERIA LAVORO NASCE LA BANCA DATI DEI PROFESSIONISTI ABILITATI AI SENSI ART. 1 LEGGE 12/1979

Roma, 21 febbraio 2018

Dal prossimo 1° marzo i professionisti iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e all’Ordine degli Avvocati, quali soggetti abilitati allo svolgimento degli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti ai sensi dell’art. 1 della legge 12/1979, saranno tenuti ad effettuare la comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito territoriale intendono svolgere l’attività di consulenza in materia di lavoro esclusivamente con modalità telematica, così come rende noto l’Ispettorato Nazionale del Lavoro con l’informativa n. 32 del 15 febbraio scorso.

Viene dunque abbandonata la modalità cartacea (invio mediante raccomandata oppure consegna a mano) fino ad oggi prevista, permettendo ai professionisti abilitati di dare seguito all’obbligo della comunicazione in modo più semplice, e agli Uffici dell’Ispettorato del Lavoro di disporre di una vera e propria banca dati di tutti i professionisti, commercialisti ed avvocati, che esercitano, in quanto soggetti abilitati dalla normativa, l’attività di consulenza in materia di lavoro.

Anche nei confronti di tale novità, che è stata caldeggiata dalla stessa categoria dei commercialisti quale operazione utile, sotto il profilo della chiarezza e della trasparenza, al pieno rispetto della legge 12/79, il Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro non ha perso l’occasione per rilanciare un’interpretazione della legge 12/1979 del tutto priva di fondamento.

“Continuare – sostiene il Presidente dell’Associazione Nazionale Commercialisti Marco Cuchel – ad utilizzare la legge 12/1979 per rivendicare una presunta distinzione tra soggetti autorizzati ad alcune funzioni in materia di lavoro e soggetti pienamente abilitati non solo non ha alcuna giustificazione ma non rende neppure un buon servizio alla stessa categoria dei consulenti del lavoro.”.

Per tranquillità del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, è noto a tutti che l’abilitazione all’esercizio della professione di Consulente del Lavoro appartiene esclusivamente agli iscritti al relativo Ordine così come, parimenti, l’esercizio della professione di Commercialista compete ai soli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, il cui interesse è unicamente svolgere appieno tutte quelle attività che costituiscono parte integrante della propria professione.

Detto ciò, la legge 12/1979 sancisce in modo inequivocabile che, oltre ai consulenti del lavoro, anche commercialisti ed avvocati possono svolgere la consulenza del lavoro e tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, dandone semplicemente comunicazione agli ispettorati del lavoro delle province nel cui ambito intendono svolgerli, trattandosi di professionisti già abilitati.

“E’ dunque del tutto inutile oltre che profondamente sbagliato – conclude il Presidente Cuchel – voler negare o cercare di distorcere il significato della legge.”.

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